Un’interessante estratto da uno Statuto fiorentino di inizio 1400, relativo alla realizzazione delle armature da cavallo in cuoio.
“Conciosia cosa che socto l’armadure de cavagli di cuojo o di ferro gli uomini si difendino e fidino le loro persone a vita ,e di fuori della città di Firenze, sieno portati e portatisi alla città di Firenze, armadure di cuojo debili e vili e falsamente facte sotto la fiducia delle quali gli uomini spesse volte perdono la persona e la vita, Stabilito e ordinato è che l armadure da cavallo di cuojo si faccino, e far si debbino, di cojame di bue di vaccha di toro o di bufalo come di consuetudine nella città di Firenze sopradetta o non di niunaltro cuojo ovvero d’ altre bestie o d’alcun altra bestia.
E che niuno dipintore o alcun’altra persona dell’arte predetta o niun’altra persona possa, ardisca o presuma tenere o far tenere nelle loro botteghe, armadure da cavallo facte contro la forma predetta nella città di Firenze o fuori della città di Firenze, nè esse dipingere o far dipingere né facte contro la forma predetta raconciare o far aconciare sotto la pena di lire cinque di Firenze per ogni armadura, e tante volte e l’armadura intenda testiera per sé, fiancali per sé, pectorali per sé.
E non di meno tali armadure cosi contro la predetta forma facte s’ardino e ardere si debbino.
La pena dell’ardere abbia luogo nell’armadure facte contro la forma predetta che si trovassero nelle botteghe e appresso alcuno dipintore e alcun altra persona della detta arte .”
Armatura da Cavallo in Cuoio – Firenze 1400
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